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Roma, 10 dicembre
2014
Circolare n. 222/2014
Oggetto: Tributi – IVA
intracomunitaria – Semplificati gli elenchi Intrastat
servizi e l’inserimento nella banca dati delle partite IVA comunitaria – Artt.
22 e 23 e 25 D.lgvo 21.11.2014, n. 175, su G.U. n.
277 del 28.11.2014.
Nell’ambito
del decreto legislativo sulla semplificazione fiscale, indicato in oggetto,
sono state previste disposizioni favorevoli ai contribuenti che operano in
ambito intracomunitario.
Banca dati partite IVA comunitarie – VIES – Com’è noto, per poter operare in ambito intracomunitario
occorre essere iscritti nella banca dati delle partite IVA intracomunitarie VIES (art. 35 DPR 633/72 e
successive modifiche). Mentre oggi l’iscrizione era soggetta all’assenso
dell’Agenzia delle Entrate, ora è stato previsto che i contribuenti che optano
per l’operatività intracomunitaria siano immediatamente iscritti al VIES; la cancellazione avviene, preavvisando l’interessato,
qualora non vengano presentate dichiarazioni Intrastat
per quattro trimestri consecutivi. Con successivo provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle Entrate saranno fissate le nuove modalità operative del VIES.
Semplificati gli Intrastat
servizi – Come
richiesto da tempo anche da Confetra, finalmente gli elenchi Intrastat servizi saranno semplificati e allineati a quelli
degli altri Stati europei. In particolare saranno richiesti solo la partita
IVA, il valore complessivo degli scambi intracomunitari, il codice
identificativo della prestazione resa o ricevuta e il Paese di pagamento. La
disposizione dovrà essere attuata con provvedimento del Direttore Generale
dell’Agenzia delle Dogane di concerto col Direttore dell’Agenzia delle Entrate,
sentito l’Istat, da emanarsi entro metà marzo 2015.
Sanzioni per ammissioni o inesattezza dati
statistici negli Intrastat - Le sanzioni per
l’omissione o inesattezza dei dati statistici negli elenchi Intrastat
verranno irrogate solo agli operatori che effettuano scambi per un ammontare
pari o superiore a 750 mila euro mensili; inoltre le sanzioni saranno applicate
una sola volta per errori ed omissioni di dati statistici effettuati nello
stesso modello Intrastat.
Daniela Dringoli |
Allegato uno |
Responsabile di Area |
D/t |
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G.U. n. 277 del 28.11.2014
DECRETO LEGISLATIVO 21
novembre 2014, n. 175
Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Emana
il seguente decreto legislativo:
Capo I
Semplificazioni per le persone
fisiche
*****OMISSIS*****
Capo IV
Semplificazioni riguardanti la fiscalita' internazionale
*****OMISSIS*****
Art. 22
Richiesta di autorizzazione
per effettuare operazioni intracomunitarie
1. All'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 7-bis e' sostituito dal seguente:
«7-bis. L'opzione di cui al comma 2, lettera e-bis), determina
l'immediata inclusione nella banca dati dei soggetti passivi che
effettuano operazioni intracomunitarie, di cui all'articolo 17 del
regolamento (CE) n. 904/2010, del Consiglio, del 7 ottobre 2010;
fatto salvo quanto disposto dal comma 15-bis, si presume che un
soggetto passivo non intende piu' effettuare operazioni
intracomunitarie qualora non abbia presentato alcun elenco
riepilogativo per quattro trimestri consecutivi, successivi alla data
di inclusione nella suddetta banca dati. A tal fine l'Agenzia delle
entrate procede all'esclusione della partita IVA dalla banca dati di
cui al periodo precedente, previo invio di apposita comunicazione al
soggetto passivo.»;
b) il comma 7-ter e' abrogato;
c) al comma 15-bis, sono aggiunti i seguenti periodi: «Gli Uffici,
avvalendosi dei poteri di cui al presente decreto, verificano che i
dati forniti da soggetti per la loro identificazione ai fini
dell'IVA, siano completi ed esatti. In caso di esito negativo,
l'Ufficio emana provvedimento di cessazione della partiva IVA e
provvede all'esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti
passivi che effettuano operazioni intracomunitarie. Con Provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti le modalita'
operative per l'inclusione delle partite IVA nella banca dati dei
soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, nonche'
i criteri e le modalita' di cessazione della partita IVA e
dell'esclusione della stessa dalla banca dati medesima.»;
d) il comma 15-quater e' abrogato.
Art. 23
Semplificazione elenchi intrastat servizi
1. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e
d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica, da emanare entro
novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, ai
sensi del comma 6-ter dell'articolo 50 del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427, sono apportate le modifiche al contenuto degli elenchi
riepilogativi relativi alle prestazioni di servizi diverse da quelle
di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, rese nei
confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro
dell'Unione europea e quelle da questi ultimi ricevute, al fine di
ridurne il contenuto informativo alle sole informazioni concernenti i
numeri di identificazione IVA delle controparti ed il valore totale
delle transazioni suddette, il codice identificativo del tipo di
prestazione resa o ricevuta ed il Paese di pagamento.
*****OMISSIS*****
Art. 25
Sanzioni per omissione o inesattezza
dati statistici degli elenchi intrastat
1. Il comma 5 dell'articolo 34 del decreto-legge 23 febbraio 1995,
n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n.
85, e' sostituito dal seguente:
«5. Per l'omissione o l'inesattezza dei dati di cui all'articolo 9
del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio, n.
638/2004 del 31 marzo 2004, si applicano le sanzioni amministrative
alle sole imprese che rispondono ai requisiti indicati nei decreti
del Presidente della Repubblica emanati annualmente ai sensi
dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989,
n. 322, concernente l'elenco delle indagini per le quali la mancata
fornitura dei dati si configura come violazione dell'obbligo di
risposta, ai sensi degli articoli 7 e 11 del citato decreto
legislativo n. 322 del 1989. Le sanzioni sono applicate una sola
volta per ogni elenco intrastat mensile inesatto o incompleto a
prescindere dal numero di transazioni mancanti o riportate in modo
errato nell'elenco stesso.».
*****OMISSIS*****
FINE TESTO